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Botti & Ferrari

Voucher 3i – Investire in Innovazione

L’incentivo finanzia l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione ed è rivolto alle start-up innovative regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

L’incentivo prevede il rilascio di un voucher per l’acquisto di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, fra cui:

A) Servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità: Euro 2.000,00 + IVA;

B) Servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto di primo deposito italiano: Euro 4.000,00 + IVA;

C) Servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una precedente domanda di brevetto italiano (come domanda di brevetto europeo o internazionale, per esempio): Euro 6.000,00 + IVA.

Non vi chiederemo alcun anticipo di fondi! Il nostro Studio, infatti, fatturerà direttamente all’ente gestore, il quale provvederà al rimborso del voucher per conto della start-up.

Attenzione! Il voucher elargito non include però gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto, quali restano a carico della start-up.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito dell’ente gestore (Invitalia):

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i

In particolare, segnaliamo la presentazione del funzionamento dell’incentivo fruibile direttamente al link:

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/come-funzionano-gli-incentivi/pubblicazioni/manuali-e-guide/ppt_voucher3i_def.pdf?la=it-it&hash=9D4DA6694F1A51C13876044BE239898722CEF27E

I nostri professionisti, regolarmente iscritti nell’elenco dei consulenti fornitori dei servizi relativi al Voucher 3i, sono a Vostra completa disposizione!

Lavora con Noi!

 Laureato/a in CTF, mandatario brevetti italiano e/o europeo, con esperienza lavorativa di almeno 5 anni, con ottima conoscenza almeno della lingua inglese.
Sede di lavoro Milano

Inviare candidature a: info@botti-ferrari.com

Securing software patents through the EPO

L’articolo “Securing software patents through the EPO” considera la brevettabilità delle cosiddette “computer implemented inventions” avanti l’Ufficio Brevetti Europeo. Non è possibile, in generale, brevettare un software in Europa, ma secondo la prassi corrente si possono adottare svariati accorgimenti per incrementare le probabilità di successo di una domanda di brevetto in quanto a esame e concessione. Questo articolo considera anche il “carattere tecnico” delle invenzioni nell’ambito dei computer e, se da una parte si focalizza su criteri propri delle Linee Guida d’Esame ufficiali dell’EPO, rimane fruibile anche da coloro che hanno conoscenze di materia brevettuale, senza necessariamente essere mandatari Europei in brevetti. Buona lettura!

BREVETTO UNITARIO EUROPEO – Istituzione posticipata al 2018

Lo slittamento è dovuto alla mancata ratifica dell’accordo UPC (Unified Patent Court – Tribunale unificato dei Brevetti) da parte della Germania, ratifica indispensabile (assieme a quella ancora mancante, ma in fase di attuazione, del Regno Unito) per l’entrata in vigore del brevetto unitario.
In seguito ad un reclamo presso la Corte costituzionale tedesca, in cui si sostiene che l’accordo UPC è in contrasto con la legge tedesca, infatti, il Presidente federale della Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha deciso di rinviare il procedimento di approvazione dell’accordo UPC fino alla valutazione finale della Corte.
A causa di questa recente evoluzione dei fatti, il 27 giugno 2017 un annuncio di Alexander Ramsay, Presidente del Comitato preparatorio UPC, ha ufficializzato il rinvio del brevetto unitario europeo al 2018, ipotizzando tuttavia la partenza di un periodo di applicazione provvisoria nell’autunno 2017.

NUOVA ZELANDA–LA CORTE SUPREMA REVOCA LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO LACOSTE

Attenzione: usare i marchi come depositati!

La Corte Suprema della Nuova Zelanda ha revocato il marchio nazionale n. 70068, rappresentante una variante del popolare logo di coccodrillo e contenente la parola “CROCRODILE”, a causa del mancato uso dello stesso in maniera genuina. Dopo una serie di conflitti tra la società francese e la Crocodile Garments Ltd per l’uso del marchio costituito dal coccodrillo, Lacoste ha acquistato il suddetto marchio n. 70068 da Crocodile Garments Ltd nel 2003. Successivamente , la Crocodile International PTE Ltd – società del gruppo della Crocrodile Garments – ha richiesto la revoca della registrazione del marchio, basando la richiesta di revoca del marchio sul fatto che questa particolare variante grafica non era mai stata utilizzata nella forma esatta con cui era stata registrata.

                       

Per difendersi, Lacoste ha argomentato di aver utilizzato comunque i marchi – costituiti appunto dalla figura di un coccodrillo – in forma differente da quella oggetto del marchio n. 70068, ma che questo uso non alterava “il carattere distintivo” del marchio originario e “l’idea e il messaggio centrale” del marchio n. 70068. La Corte Suprema ha respinto questo argomento, dichiarando la revoca del marchio n. 70068, concludendo che tra i marchi in uso e quello oggetto della richiesta di revoca, esistevano significative differenze visive.

Decisione Storica della Corte Suprema Fa Prevedere Cambi Profondi della Distribuzione di Contenziosi Brevettuali negli Stati Uniti

Il 22 maggio 2017, in occasione del contenzioso in corso fra Tc Heartland e Kraft Food Group Brands, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la consolidata interpretazione delle leggi federali che regolano in generale la sede processuale (28 U.S.C. §1391) e in specifico la sede processuale di contenziosi brevettuali (28 U.S.C. § 1400(b)), datata 1990 (in occasione del contenzioso fra VE HOLDING e Johnson  Gas Appliance), stipulando di fatto, che un imputato accusato di infrazione brevettuale non potrà più essere processato all’interno di distretti con i quali non ha forti legami (come ad esempio per via di “una regolare e stabilita attività”).

Le previsioni parlano di  un effetto drenante che la sentenza avrà sulle dispute brevettuali soprattutto nella ‘famigerata’ giurisdizione del Texas orientale (nota per essere tipicamente scelta per processare imputati solo debolmente connessi ad essa), fino ad un calo di 29% di casi registrati. La conseguenza più probabile è dunque quella di una migrazione dei contenziosi verso giurisdizioni più ‘appropriate’ (come ad esempio la California del Nord e il Delaware).

Per imputati coinvolti in contenziosi attuali nel Texas orientale, questa nuova situazione comporterà una serie di opportunità per uscire dal distretto attraverso mozioni di trasferimento o rigetto e per aspiranti querelanti, desiderosi di avviare contenziosi nel Texas orientale, significherà escogitare modi per aggirare la decisione della Corte Suprema.

Adidas Vince La Battaglia Legale Delle Strisce Parallele Apposte Su Calzature Sportive

In una recente sentenza, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che Adidas può opporsi alla registrazione, come marchio comunitario, di strisce parallele apposte sui lati di scarpe sportive. I fatti: nel 2009 la società belga Shoe Branding Europe ha depositato una domanda di marchio comunitario per una calzatura avente due bande laterali parallele. L’Adidas ha avviato un’opposizione sulla base del fatto che uno dei suoi marchi anteriori presenta tre bande laterali parallele. L’Uami, in prima battuta, ha respinto l’opposizione. Tuttavia, a seguito di ricorso, Il Tribunale UE ha dato ragione all’Adidas. La società belga ha proposto un’impugnazione alla Corte di Giustizia che oggi ha tuttavia confermato la sentenza del Tribunale.

Riforma Diritto Dei Marchi Ue

Il 24.12.2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il Regolamento UE 2015/2424 del 16.12.2015 recante la modifica del Regolamento CE 207/2009 del Consiglio in tema di marchio comunitario. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 23 marzo 2016. Fra le principali novità: l’UAMI sarà rinominato EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e il marchio comunitario verrà ridefinito “Marchio dell’Unione Europea”. Inoltre, sono previsti cambiamenti importanti anche con riferimento al sistema di tassazione ed ai requisiti per la registrazione del nuovo marchio dell’Unione Europea.