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Marchio dell’Unione Europea

Il marchio comunitario è un marchio valido in tutto il territorio dell’Unione europea, ossia nei seguenti 28 paesi:
Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

La domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea (EUTM) viene depositata presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), precedentemente denominato Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI).

Iter di registrazione

Una volta depositata, la domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea (EUTM) sarà sottoposta all’esame condotto dall’EUIPO. L’Ufficio verifica la correttezza dei requisiti formali della domanda di registrazione (ad es.: nome del richiedente, la lista dei beni e servizi, la rappresentazione del marchio, il pagamento delle tasse ecc..), che il marchio abbia carattere distintivo, non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o non sia idoneo ad ingannare il pubblico. Se non ci sono obiezioni oppure se queste vengono superate, attraverso un contraddittorio instaurato con l’EUIPO, la domanda di marchio viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea. I terzi che vantano diritti anteriori possono opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro 3 mesi dalla data di pubblicazione. Se nessuno deposita un’opposizione, il marchio è registrato.

Tempi per la registrazione

In assenza di rilievi ufficiali da parte dell’EUIPO o di opposizioni da parte di terzi, un EUTM normalmente giunge a registrazione dopo circa 5-8 mesi dal deposito della domanda. Tuttavia recentemente è stata introdotta una procedura “accelerata” di deposito della domanda (c.d. modalità “fast track”) che consente una significativa riduzione delle tempistiche di esame ma non impatta sui termini di tre mesi per il deposito di opposizioni.

Vantaggi

L’istituto dell’EUTM, essendo un titolo unitario valido in tutto il territorio dell’Unione Europea, consente indubbiamente un notevole risparmio economico rispetto al costo complessivo che deriverebbe dal deposito di domande di registrazione di marchio in ogni singolo paese dell’Unione Europea. Peraltro, ad ogni successivo allargamento dell’Unione europea, i marchi comunitari registrati o allo stato di domanda vengono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza che si rendano necessarie ulteriori formalità ovvero il pagamento di tasse aggiuntive. Inoltre, l’uso del marchio in un’area geografica limitata dell’Unione Europea (secondo il caso, anche in un solo la degli Stati Membri dell’Unione Europea) potrebbe essere sufficiente per impedire la decadenza per non uso del marchio, a condizione però che l’uso sia effettivo.