La registrazione di un marchio italiano conferisce diritti di esclusiva in Italia, nello Stato di San Marino e nello Stato del Vaticano, grazie a Convenzioni tra l’Italia e questi due stati confinanti. L’Ufficio competente è L’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Iter di registrazione
L’iter di registrazione di un marchio è suddiviso in due fasi. Nella prima è previsto un esame condotto dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti che, oltre alla verifica della correttezza dei requisiti formali della domanda di registrazione (ad es.: nome del richiedente, la lista dei beni e servizi, la rappresentazione del marchio, il pagamento delle tasse ecc.), verifica che il marchio abbia carattere distintivo, non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o non sia idoneo ad ingannare il pubblico. L’Ufficio Italiano non effettua controlli circa l’esistenza di diritti anteriori che possono invalidare il marchio. In seguito, la domanda di marchio viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e, a partire dalla data della pubblicazione, i titolari di diritti anteriori hanno a disposizione un termine di tre mesi per opporsi alla registrazione della domanda di marchio. Qualora non sia stata presentata procedura di opposizione, il marchio giunge a registrazione.
Tempi per l’ottenimento della registrazione
In assenza di rilievi ufficiali o di opposizioni da parte di terzi, un marchio italiano normalmente giunge a registrazione dopo circa 6-8 mesi dal deposito della domanda.
Vantaggi
I vantaggi connessi alla registrazione di un marchio sono molteplici e di fondamentale rilevanza. A titolo di esempio, possiamo indicare i seguenti:
- diritto all’uso esclusivo del marchio registrato, con conseguente diritto di vietare a terzi non autorizzati di usare marchio identici o confondibili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati nella domanda di registrazione;
- incremento del valore commerciale del marchio, che diventa pertanto un asset del patrimonio aziendale;
- facoltà di stipulare accordi di licenza aventi ad oggetto la concessione dell’utilizzo del marchio per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato;
- la facoltà di affiancare il marchio con il simbolo ®, la cui funzione è appunto quella di informare il pubblico dei consumatori ed eventuali concorrenti che il marchio è stato oggetto di registrazione, scoraggiandone quindi l’eventuale utilizzo indebito.
Inoltre, in caso di controversie, chi ha proceduto alla registrazione, per fare valere i propri diritti, sarà semplicemente tenuto all’esibizione del certificato di registrazione. Diversamente, per chi utilizza un marchio senza tuttavia aver proceduto alla sua registrazione, far valere i propri diritti sarà molto più gravoso (e costoso).