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Domande Frequenti Marchi

Quali sono i requisiti di registrabilità di un marchio?

Perché possa venire validamente registrato, un marchio deve possedere i requisiti della capacità distintiva, della novità e della liceità:

  • Capacità Distintiva: idoneità di un segno a distinguere i prodotti o i servizi per cui è richiesta la registrazione.
  • Novità: il marchio, non deve essere confondibile con altri segni distintivi preesistenti impiegati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui la registrazione è stata richiesta;
  • Liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchi i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, nonché quei segni che potrebbero ingannare il pubblico ed in ogni caso quelli il cui uso costituirebbe una violazione di altro diritto esclusivo di terzi.

Perché è importante registrare un marchio?

  • La registrazione del marchio conferisce al suo titolare il diritto di farne uso esclusivo, e quindi la possibilità di vietarne ai terzi l’utilizzo con riferimento a prodotti / servizi uguali o affini, se tale utilizzo è idoneo a generare nei consumatori un rischio di confusione.
  • Il marchio è un metodo di comunicazione estremamente immediato ed incisivo ed ha un ruolo fondamentale nel condizionare le scelte dei consumatori.
  • Il marchio costituisce un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore dell’azienda.

In quali territori è valido un marchio?

La registrazione di marchio offre una protezione con rifermento al territorio in cui è stata depositata la domanda di registrazione.

Cosa può essere registrato come marchio?

Qualsiasi segno, a condizione che possa essere rappresentato graficamente: in particolare possono costituire oggetto di marchio le parole, i nomi di persona, i disegni, le lettere dell’alfabeto, le cifre, o tonalità cromatiche e la forma di un prodotto o una confezione (marchio tridimensionale) anche in combinazione tra loro. Le più comuni tipologie di marchio sono i marchi denominativi (o verbali), composti da una o più parole (anche del tutto prive di significato) senza una caratterizzazione grafica; i marchi figurativi, composti da figure (a colori o in bianco e nero): immagini, disegni-loghi ed i marchi costituiti sia da parole che da figure oppure da scritte con una particolare caratterizzazione grafica (a colori o in bianco e nero). La rappresentazione grafica, funzionale alla definizione del marchio, permette che, oltre ai tradizionali marchi sopra indicati, possano essere oggetto di marchio i cosiddetti marchi non convenzionali, ossia i colori, i suoni, i profumi e gli ologrammi, la posizione di un particolare segno grafico in un prodotto o di movimento, che sono soluzioni di tutela innovative, ma già attuali.

Cos’è la Classificazione di Nizza?

Ogni marchio deve essere depositato indicando la lista di prodotti e servizi che lo stesso andrà a contraddistinguere. A tale proposito viene utilizzata la classificazione di Nizza dei prodotti e dei servizi. La classificazione di Nizza è un elenco di prodotti e servizi suddivisi per classi che deve essere obbligatoriamente utilizzato da ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza per la registrazione di marchi. L’utilizzo della classificazione di Nizza ha il vantaggio di semplificare la redazione del deposito delle domande poiché i prodotti e servizi rivendicati in una domanda di registrazione faranno riferimento ad un unico sistema di classificazione adottato da tutti gli uffici competenti dei paesi che aderiscono all’Accordo di Nizza.

Chi può ottenere la registrazione di un marchio Italiano?

Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di una domanda di registrazione di un marchio italiano.

Perché è importante condurre preliminarmente delle Ricerche di anteriorità?

È fondamentale, prima di depositare la domanda di registrazione di marchio, procedere preliminarmente ad una ricerca volta ad accertare l’eventuale esistenza di marchi uguali o simili a quello che si ha intenzione di depositare. Tale attività di ricerca preventiva consente di evitare future contestazioni sul marchio da cui potrebbero derivare danni economici assai rilevanti, oppure al fine di evitare dei rifiuti da parte di quegli uffici che conducono un esame sulla novità del marchio (come ad esempio l’ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti d’America). A tale proposito, è opportuno rilevare che né l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) né l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) effettua alcuna verifica circa l’esistenza di diritti anteriori che possono invalidare il marchio.

Quanto dura la protezione conferita dalla registrazione?

In generale, il marchio è tutelato per un periodo di 10 anni che decorre dalla data del deposito della domanda di registrazione. La registrazione può essere oggetto di rinnovo (anch’esso di durata decennale) per un numero potenzialmente infinito di volte. Tuttavia, la mancanza di uso effettivo di un marchio registrato per un determinato periodo (che può variare a seconda delle normative del paese in cui il marchio è stato applicato per) può determinare la sua decadenza. A questo proposito, sia in Italia sia a livello dell’Unione Europea, secondo le normative vigenti, la legge stabilisce che un marchio registrato debba essere oggetto di uso effettivo nei cinque anni dopo la sua registrazione.

Cosa è il Sistema di Madrid?

Con l’espressione “Sistema di Madrid” si fa riferimento al sistema messo a punto per il deposito di marchi internazionali. Esso è regolato da due trattati internazionali, ossia l’Accordo ed il Protocollo di Madrid, nonché dal regolamento di esecuzione comune sia all’Accordo che al Protocollo di Madrid. Tale sistema è amministrato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che ha sede a Ginevra (Svizzera).

Cosa può essere registrato come marchio internazionale?

La registrabilità dei marchi internazionali dipende dall’osservanza o meno dei segni ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale degli stati membri dell’Accordo o del Protocollo di Madrid che sono stati designati dal Richiedente al momento del deposito della domanda.

Chi può registrare un marchio internazionale?

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la nazionalità di uno stato membro dell’Accordo o del Protocollo oppure abbia il domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno di tali paesi. Condizione essenziale per poter ottenere la registrazione di un marchio internazionale è che il Richiedente sia titolare di un precedente e corrispondente marchio nazionale (o dell’Unione Europa) di base, sia allo stato di domanda (per quanto concerne i paesi del Protocollo di Madrid) che registrato.

Quanto dura la protezione di un marchio?

La registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile. La registrazione può essere oggetto di rinnovo (anch’esso di durata decennale) per un numero potenzialmente infinito di volte.

Cos’è la decadenza di un marchio?

La decadenza è una causa estintiva del marchio. Principalmente la decadenza di un marchio si verifica in tre casi:

1) quando il marchio perde la sua capacità distintiva e diventa una denominazione generica che viene comunemente utilizzata per indicare un determinato prodotto (come è successo ad esempio, con il marchio “nylon”). Questo fenomeno è definito di “volgarizzazione” del marchio.

2) per sopraggiunta illiceità: ossia quando un marchio, in seguito al deposito, diviene idoneo ad ingannare il consumatore, oppure se diventa contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

3) nel caso in cui il marchio non venga utilizzato per i prodotti e servizi rivendicati in maniera effettiva e continuativa per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che ciò sia dipeso da un motivo legittimo (ad. es. forza maggiore).

Cosa si può fare se il mio marchio viene contraffatto ad opera di terzi (ad esempio da un mio concorrente)?

In primo luogo, per poter proteggere in maniera efficace il proprio marchio, il titolare deve giungere rapidamente a conoscenza della contraffazione. A tale scopo, è fondamentale attivare dei servizi di sorveglianza sul proprio marchio.
Una volta accertata la contraffazione, è possibile agire in diversi modi, fra cui inviare al contraffattore una lettera di diffida fino ad avviare una vera e propria azione legale, la quale spesso comporta tuttavia tempi lunghi e costi elevati. Per questo motivo, in molti casi è consigliabile, almeno in prima battuta, cercare una risoluzione del conflitto in via extragiudiziaria.

A cosa servono i simboli ® o ™?

I simboli ® e ™ sono nati negli Stati Uniti e normalmente vengono utilizzati accanto ad un segno (una dicitura, un logo ecc.) per informare il pubblico che si tratta in realtà di un marchio. Nella fattispecie, il simbolo ™ ha la funzione di indicare l’esistenza di diritti di marchio con riferimento ad un determinato segno distintivo, sia esso derivante da un uso di fatto oppure dal deposito di una domanda (pendente) di registrazione di marchio, mentre con il simbolo ® si vuole informare il pubblico che il segno distintivo in questione è stato oggetto di registrazione come marchio.

Qual è il corretto utilizzo dei simboli ® o ™?

Per quanto riguarda il territorio italiano, l’utilizzo di tali simboli (oppure di riferimenti ad essi corrispondenti come ad esempio MARCHIO REGISTRATO / MARCHIO DEPOSITATO ecc..) è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo del simbolo ® affiancato ad un segno che non è stato registrato come marchio è vietato. A tale proposito, l’art. 127 del codice della Proprietà Industriale prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Negli Stati Uniti ci sono state sentenze che hanno stabilito pesanti pene pecuniarie nei confronti di chi apponeva illecitamente i simboli sopra citati sui propri prodotti.