Prova D’uso Del Marchio Comunitario In Un Procedimento Di Opposizione Nazionale: La Posizione Dell’ Uibm.
il 5 febbraio 2015 è stata pubblicata la decisione dell’UIBM sul procedimento di opposizione n. 32/2012 (PepsiCo Inc. contro Perfetti Van Meille S.p.a.). Questa decisione è molto importante in quanto fornisce, in assenza di precedenti, delle indicazioni sulla delicata fattispecie concernente l’estensione territoriale della prova d’uso di un marchio comunitario usato come diritto anteriore in un’opposizione avverso una domanda di marchio italiano. A tale proposito, la decisione in commento si è occupata del particolare caso in cui la prova d’uso del marchio comunitario base dell’opposizione non faccia alcun riferimento al mercato italiano, ma solo ad altri paesi della UE. Tale problema è estremamente complesso, e a conferma di ciò, è pendente avanti alla Corte di giustizia una richiesta di interpretazione pregiudiziale. In ogni caso, in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci a riguardo, la posizione dell’UIBM è attualmente la seguente: quando la prova d’uso richiesta in un procedimento di opposizione contro un marchio nazionale ha ad oggetto un diritto anteriore rappresentato da un marchio comunitario, è sufficiente provare che l’uso effettivo del marchio riguardi una parte rilevante del territorio UE, che può consistere anche nel territorio di un singolo Stato membro diverso dall’Italia.