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Italia E San Marino -modifiche In Materia Di Reciprocità Del Riconoscimento Di Titoli Di Proprietà Industriale-

Italia E San Marino -modifiche In Materia Di Reciprocità Del Riconoscimento Di Titoli Di Proprietà Industriale-

Con la ratifica dello Scambio di note fra l’Italia e la Repubblica di San Marino sulla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 in materia di marchi e brevetti, dal 23 dicembre 2014 è divenuta pienamente esecutiva la nuova interpretazione, concordata fra i due paesi, dell’art. 43 della Convenzione. Attraverso l’adozione del nuovo indirizzo interpretativo, i richiedenti di nazionalità italiana o sammarinese, effettuando un solo deposito di un titolo di Proprietà Industriale nazionale in Italia o a San Marino, continueranno ad ottenere automaticamente il riconoscimento del proprio titolo in entrambi i paesi. Tuttavia, la reciprocità del riconoscimento sarà esclusa per le privative derivanti da sistemi internazionali (OMPI e EPO). In questi casi, i titolari di Brevetti Europei, marchi e disegni-modelli internazionali che desiderassero vantare diritti di esclusiva in entrambi i paesi, saranno obbligati a convalidare / designare sia l’Italia che San Marino.