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La Nuova Legge Italiana Sui Modelli E Disegni

La Nuova Legge Italiana Sui Modelli E Disegni

Lo scorso 2 febbraio 2001 è stato approvato il Decreto Legislativo n° 95, in attuazione della Direttiva 98/71 CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°79 del 4 aprile 2001, e il successivo Decreto Legislativo del 12 aprile 2001, n°164 contenente disposizioni integrative, riportato sulla Gazzetta Ufficiale n°106 del 9 maggio 2001, apportano notevoli modifiche alla precedente legislazione in materia. In particolare, il nuovo Decreto dispone, ai sensi dell’art.5, che possano costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli nuovi e dotati di carattere individuale, escludendo così dal novero dei requisiti di registrazione quello dello “speciale ornamento”. Ciò significa che un nuovo modello deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto a quella suscitata da altri modelli o disegni precedentemente divulgati, ma la sua eventuale natura ornamentale viene considerata accessoria e non più una caratteristica fondamentale per ottenere una tutela. Secondo le nuove norme sono registrabili anche i componenti di un prodotto complesso che possiedano di per sé i requisiti di novità e individualità, a condizione che rimangano visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale. Pertanto la legge è a favore dei produttori dei pezzi di ricambio. Per quanto concerne la durata della tutela, per i modelli di utilità rimane fissata quella di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di brevetto, mentre la durata della registrazione di un modello ornamentale risulta ora estensibile fino ad un periodo massimo di 25 anni. Ai fini fiscali, le disposizioni transitorie prevedono che a partire dal 19 aprile 2001 al quarto e quinto rinnovo quinquennale si applichino le tasse dovute per il terzo quinquennio. La modifica senza dubbio più rilevante riguarda il regime di doppia tutela del brevetto per modello ornamentale e della normativa sul diritto d’autore, in passato non prevista. E’ possibile dunque che un’opera dell’industrial design abbia sia utilità pratica, sia una forma munita di carattere individuale; in tal caso il creatore del ritrovato può avvalersi sia delle norme previste per la protezione della proprietà industriale( modello d’utilità e modello ornamentale), sia di quelle sul diritto d’autore. I titolari di brevetti scaduti prima dell’entrata in vigore di questo Decreto 95/2001 potrebbero rivendicare per il loro disegno o modello, la tutela del diritto d’autore che gode, come è noto, di un più lungo periodo di protezione e permette, inoltre, una tutela non limitata al territorio nazionale, ma allargata a tutti i paesi membri della Convenzione di Berna. Tuttavia, le conseguenze negative per coloro che a seguito della scadenza del diritto di esclusiva avessero legittimamente cominciato la produzione del disegno di modello industriale sono state eliminate dall’articolo 25 bis relativo alle norme transitorie. È prevista, infatti, la non opponibilità per un periodo di 10 anni a decorrere dal 19 aprile 2001 ( data di entrata in vigore del decreto 95/2001) della protezione del diritto d’autore a coloro che, prima di tale data, avevano fatto affidamento sulla decadenza della privativa ed hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di oggetti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto. Restiamo a completa disposizione per qualunque ulteriore dettaglio e per eventuali necessità di rinnovo della tutela oltre il convenzionale periodo di 15 anni che è stato prolungato dalla nuova normativa.